|
la RSU è l’organismo di rappresentanza sindacale che garantisce un equilibrio sostanziale tra il potere decisionale del dirigente e quello dei lavoratori. I rappresentanti delle R.S.U. sono eletti a scrutinio segreto tra i docenti ed il personale A.T.A. sulla base di liste presentate dalle OO.SS. Durano in carica tre anni.
I rappresentanti della R.S.U. eletti nel nostro Istituto sono le signore:
Luciana Bellucci - Docente
Graziella Posadino - Docente
M. Giulia Cau - Personale A.T.A.
Compiti e funzioni della RSU
Le R.S.U. sono titolari delle relazioni sindacali, a partire dai diritti di informazione, ed esercitano i poteri di contrattazione all'interno di ogni scuola autonoma sull'organizzazione del lavoro, sui criteri di impiego del personale, sull'applicazione dei diritti sindacali, materie espressamente previste dal CCNL (art. 6). Sottoscrivono con il Dirigente scolastico il "contratto integrativo di scuola", ricercando le soluzioni più confacenti alla migliore organizzazione del lavoro del personale in relazione al piano dell'offerta formativa.
CCNL dd 7/8/98 – Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU
Art.7 – Durata e sostituzione nell’incarico
I componenti delle RSU restano in carica per 3 anni; nel caso di dimissioni vengono sostituiti dal primo dei non eletti della medesima lista.
Le dimissioni/sostituzioni non possono eccedere il 50 % dei componenti, pena l’obbligo di nuove elezioni per il rinnovo completo dell’organo.
Le dimissioni vanno formulate per iscritto alla stessa RSU, comunicate al Dirigente scolastico, contestualmente al nome del subentrante, e ai lavoratori mediante affissione all’albo.
Art. 8 – Decisioni
Sono assunte a maggioranza dei componenti. L’attività negoziale è assunta in base ai contratti collettivi di comparto.
Art. 9 – Incompatibilità
La carica nelle RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o in carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici
ne consegue la decadenza dalle RSU.
COMPITI ED ATTRIBUZIONI
Il comma 5 dell’art. 6 del CCNL del 1999 stabilisce che, con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto, le materie indicate ai successivi punti b), c), d), e), h), ed i) del comma 3 diventano oggetto di contrattazione integrativa d’istituto.
art. 6 comma 3 CCNL/1999
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa.
Si dovrà definire l’articolazione degli orari esaminando l’eventuale attuazione di attività che eccedono la quota obbligatoria nazionale: si potrà utilizzare il 15% del monte ore annuale di ogni disciplina per compensazioni tra le varie discipline curricolari oppure per l’introduzione di nuove discipline sempre utilizzando gli insegnanti in servizio nell’Istituto (es. 2 ore settimanali di ed. motoria x 33 settimane = 66 ore; togliendo il 15% cioè 9 ore e 54’ di riduzione massima annuale di ed. motoria);
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti in caso di sciopero (art. 2 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/1990);
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle RSU vengono eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel numero di 1 negli istituti fino a 200 dipendenti e 3 negli istituti con più di 200 dipendenti. Questo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ha diritto :
a ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione dell’ambiente di lavoro;
alla verbalizzazione delle sue osservazioni e proposte;
alla formazione specifica che prevede un programma base minimo di 32 ore, in orario di servizio(legge 626);
a 40 ore annue di permessi retribuiti per svolgere i suoi compiti, oltre ai permessi già previsti per le Rsu. (art. 4 del CCNL del ‘99 e art. 58 del contratto integrativo).
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani.
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite col fondo d’istituto.
Ai sensi del CCND dell’11.07.2000 sulle utilizzazioni (art.6 comma 2 e 3; art.7 comma 2 e 3) è compito della contrattazione d’istituto stabilire i limiti di eventuali adattamenti dell’orario programmato delle lezioni altrimenti non modificabile.
Raccomandiamo di consentire variazioni dell’orario soltanto con il preventivo ed esplicito consenso delle parti interessate.
INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA
Restano ovviamente materie di informazione preventiva, anche dopo l’elezione delle RSU i seguenti punti dello stesso comma 3, art.6 del CCNL 99:
a ) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
l) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
Restano altresì materie d’informazione successiva i seguenti punti dell’art. 6 comma 4 del CCNL/1999:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con fondo d’istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
|